Linee guida per contratti di traduzione equi
L’Assemblea Generale del CEATL (Consiglio europeo delle associazioni dei traduttori letterari) ha adottato le seguenti linee guida per contratti di traduzione equi il 10 maggio 2018.
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Elaborate a partire dall’“Esalogo” adottato dal CEATL nel 2011, le linee guida intendono essere uno strumento utile per la diffusione di buone prassi nel settore della traduzione letteraria. Tali buone prassi andranno a beneficio di tutti gli attori dell’industria editoriale (traduttori, editori, scrittori), migliorando la qualità delle traduzioni letterarie. A questo scopo, è essenziale che si stabiliscano termini equi di negoziazione, un rapporto equilibrato tra le parti e condizioni di lavoro materiali e morali positive per i traduttori.
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È imperativo che tra il traduttore e l’editore sia stipulato un contratto, prima che il traduttore cominci a lavorare. Tale contratto dovrebbe essere:
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a) in forma scritta;
b) basato su contratti “tipici” [nota n. 1], ove esistenti, e/o su contratti standard negoziati tra le associazioni di categoria dei traduttori e degli editori, poiché le clausole previste da tali contratti garantiscono i diritti fondamentali di entrambi le parti e limitano l’effetto della disparità di potere contrattuale tra di esse;
c) stipulato dopo una negoziazione condotta in buona fede che soddisfi le esigenze specifiche delle parti, valutate caso per caso.
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(1) Concessione dei diritti, obblighi dell’editore
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La licenza o la cessione (trasferimento) dei diritti sarà limitata a uno specifico numero di edizioni (e tirature) o nel tempo. Se un traduttore non riceve royalty, la cessione dei diritti avrà una durata minore.
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• I diritti ceduti e le condizioni della loro cessione dovrebbero essere oggetto di negoziazione. Il contratto non deve prevedere la cessione in blocco di tutti i diritti e l’ampiezza della cessione dovrà essere dettagliata (ciascun diritto ceduto dovrà essere menzionato nel contratto). Inoltre, il contratto non può prevedere la cessione del diritto di sfruttamento del lavoro attraverso tecnologie non ancora esistenti né la cessione di futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori.
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• Come regola generale, la cessione dei diritti per l’utilizzazione della traduzione dovrebbe essere soggetta alle stesse limitazioni e alla stessa durata di cessione dei diritti concessi dall’autore dell’opera originale all’editore. In ogni caso, la durata massima di cessione non dovrebbe superare i 10 anni. Il contratto dovrebbe prevedere una clausola di reversione, ad esempio: “In qualsiasi momento i diritti sull’opera tornino in capo all’autore, i diritti sulla traduzione torneranno contestualmente e automaticamente in capo al traduttore”.
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• L’editore deve impegnarsi a pubblicare l’opera entro un determinato periodo di tempo, ad esempio: “La casa editrice pubblicherà la traduzione entro il periodo stabilito per contratto, e non più tardi di due anni dalla consegna del manoscritto.” (Esalogo, n.4)
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(2) Diritti morali
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La Convenzione di Berna riconosce agli autori diritti morali inalienabili, i più importanti dei quali sono il diritto di paternità e il diritto all’integrità dell’opera:
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• Diritto di paternità
Diritto di essere riconosciuto come autore della propria opera: “In quanto autore della traduzione, il nome del traduttore andrà indicato ogniqualvolta venga nominato l’autore dell’opera originale” (Esalogo, n.6). Se un editore cede a terzi i diritti di utilizzazione della traduzione, il concessionario del diritto di utilizzazione dovrà essere obbligato dal contratto di cessione a indicare il nome del traduttore con le stesse modalità dell’editore cedente.
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• Diritto all’integrità dell’opera
Il contratto deve rispettare il diritto del traduttore all’integrità dell’opera, pertanto nessuna modifica potrà essere apportata senza che il traduttore ne sia stato precedentemente informato e abbia dato il proprio consenso. Il traduttore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione della propria opera che possa essere di pregiudizio all’opera o alla propria reputazione professionale. Il diritto del traduttore all’integrità dell’opera dovrebbe essere garantito da una clausola specifica, quale ad esempio: “L’editore non apporterà alcuna modifica alla traduzione senza previo consenso del traduttore”. Il contratto deve pertanto prevedere una fase di revisione e correzione delle bozze rispettosa del diritto legale del traduttore a essere informato e a poter prendere visione di qualsiasi cambiamento apportato alla propria traduzione.
Il traduttore riceverà dall’editore il testo finale per l’approvazione prima della sua pubblicazione e verificherà in buona fede qualsiasi cambiamento apportato, favorendo così un processo di revisione collaborativo.
Nel caso in cui l’argomento della traduzione richieda la revisione di un esperto della materia che potrebbe apportare cambiamenti e/o integrazioni sostanziali, il contratto deve prevedere clausole che assicurino la collaborazione tra il traduttore e il summenzionato revisore tecnico al fine di rispettare il ruolo e i diritti d’autore di entrambi.
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(3) Remunerazione
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La remunerazione (compenso base più royalty) sarà oggetto di una negoziazione che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti, ivi inclusi la lunghezza e la difficoltà della traduzione, l’esperienza del traduttore, l’eventualità che la traduzione del testo sia stata proposta dal traduttore stesso, le previsioni di vendita dell’opera (nel caso di best-seller), ecc.
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• Compenso base: “Il compenso per ogni lavoro commissionato dovrà essere equo, e tale da permettere al traduttore di condurre una vita dignitosa e di produrre una traduzione di buona qualità” (Esalogo, n.2).
Sebbene il contratto possa prevedere un compenso maggiorato nel caso in cui l’editore riceva una sovvenzione per la pubblicazione dell’opera, esso deve comunque garantire un compenso base equo anche nel caso in cui tale sovvenzione non venga concessa.
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• Royalty e utilizzi secondari: “Il traduttore avrà diritto a partecipare ai profitti derivanti dall’utilizzo del suo lavoro, in qualsiasi forma questo avvenga, a partire dalla prima copia” (Esalogo, n.5). Quale autore della traduzione, è giusto che il traduttore benefici in debita proporzione dei profitti generati dal libro. Le royalty dovrebbero essere erogate a partire dalla prima copia o dopo che il compenso iniziale, nel caso in cui esso sia considerato un anticipo, sia stato ammortizzato (o dopo che uno specifico numero di copie della traduzione sia stato venduto). Tuttavia, nel caso in cui il contratto preveda un compenso base senza royalty, il traduttore dovrebbe ricevere un compenso supplementare se le vendite raggiungono un livello convenuto.
Il traduttore riceverà anche una percentuale dei profitti derivanti dagli utilizzi secondari, quali e-book, audiolibri, book club, eccetera.
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• Termini di pagamento: “Alla firma del contratto, il traduttore riceverà un anticipo sul pagamento, equivalente ad almeno un terzo dell’intero compenso.” (Esalogo, n.3). La cifra restante dovrà essere pagata non oltre 60 giorni dalla consegna della traduzione.
I contratti in cui è previsto che il saldo del compenso base sia versato alla pubblicazione sono inaccettabili. Il pagamento del saldo del compenso base deve essere direttamente collegato al completamento o all’accettazione della traduzione.
Nell’eventualità che il pagamento del saldo dipenda dall’accettazione della traduzione (vedi oltre, punto 5), questa avverrà, al più tardi, a un mese dalla consegna della traduzione.
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• Al traduttore non sarà chiesto di svolgere gratuitamente alcun lavoro aggiuntivo.
Se al traduttore viene chiesto di svolgere altri lavori oltre alla traduzione (ad esempio, effettuare ulteriori ricerche, scrivere un’introduzione, un glossario o un indice), tale lavoro dovrebbe essere chiaramente dettagliato e il traduttore dovrebbe ricevere un compenso separato. Il traduttore dovrebbe anche ricevere un compenso aggiuntivo nel caso in cui debba svolgere un lavoro addizionale imprevisto.
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• Nessuna utilizzazione dell’opera senza remunerazione.
Le clausole contrattuali talvolta prevedono molteplici forme di sfruttamento parziale o totale dell’opera, senza alcuna remunerazione per l’autore della traduzione, con l’asserito scopo di promuovere non solo la traduzione e il traduttore, ma anche “l’attività dell’editore”. Tale definizione vaga non è accettabile [nota n. 2].
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(4) Rendicontazione
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L’editore deve informare il traduttore in merito a tutti gli utilizzi del suo lavoro tramite rendiconti delle spettanze maturate che siano dettagliati, trasparenti e regolari, inviati a cadenza almeno annuale, come indicato in una specifica clausola di revisione contabile del contratto. Al di là dell’indicazione dettagliata delle spettanze, quest’obbligo dovrebbe sussistere anche nel caso in cui i traduttori non ricevano royalty, poiché essi hanno il diritto di essere informati sulle modalità di sfruttamento della traduzione e sui profitti da essa generati.
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(5) Accettazione della traduzione
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Una traduzione è solitamente un lavoro su commissione e uno dei compiti fondamentali dell’editore è quello di verificare le competenze del traduttore prima dell’assegnazione dell’incarico (ad esempio, leggendo altre traduzioni da lui/lei svolte o chiedendo un saggio di traduzione di qualche pagina). Per questo motivo, l’editore non dovrebbe avere la facoltà di rifiutare la traduzione se il traduttore ha adempiuto ai propri obblighi e ha consegnato la traduzione secondo le modalità richieste (conforme alle norme redazionali convenute e simile per stile e qualità a qualsiasi saggio già valutato dall’editore). I contratti non dovrebbero lasciare la porta aperta a un rifiuto arbitrario della traduzione da parte dell’editore nel caso in cui questi si accorga di avere sbagliato nello scegliere l’opera originale da tradurre o le circostanze siano cambiate.
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L’editore e il traduttore stabiliranno di comune accordo un termine di consegna che garantisca la professionalità del lavoro. È responsabilità comune dell’editore e del traduttore non proporre o accettare una traduzione qualora il tempo assegnato per la sua esecuzione non sia sufficiente a garantire un lavoro professionale. Un altro punto cruciale, particolarmente importante nel caso della traduzione letteraria, è che al traduttore non dovrà essere chiesto di consegnare il lavoro in diverse tranche per velocizzare il processo editoriale. Solo dopo aver completato il lavoro il traduttore sarà in grado di dare ad esso forma definitiva, coerenza e stile unitario. Pertanto, se al traduttore viene chiesto di consegnare la traduzione in più parti o nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, l’editore chieda al traduttore di anticipare la data di consegna, l’editore non dovrebbe avere il diritto di rifiutare la traduzione per problemi derivanti dal tempo insufficiente concesso per portare a termine il lavoro.
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Nel caso in cui il contratto contempli la possibilità di rifiutare la traduzione per “motivi di qualità” (giudizio che deve essere sostenuto da elementi inconfutabili), esso dovrebbe almeno prevedere un processo di revisione e/o procedure di conciliazione e al traduttore non dovrebbe mai essere chiesto di restituire la parte di compenso ricevuta all’atto della firma del contratto. Inoltre, il contratto deve indicare un periodo di tempo definito e ragionevole per l’accettazione della traduzione (ad esempio, 30 giorni), prevedendo che nell’eventualità il traduttore non riceva un rifiuto scritto e documentato da parte dell’editore entro tale termine, la traduzione dovrà considerarsi a tutti gli effetti accettata.
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(6) Garanzie per l’editore
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Al traduttore non dovrebbe mai essere chiesto di garantire che l’opera tradotta non presenti contenuti diffamatori o offensivi o che non violi alcuna legge o alcun diritto alla privacy o all’immagine. L’unica garanzia che il traduttore è tenuto a dare è quella di realizzare personalmente la traduzione, fornendo così un’opera interamente originale che non violi i diritti di proprietà intellettuale di alcun soggetto. Tutt’al più, un traduttore può garantire all’editore di non inserire nella traduzione alcun contenuto di natura diffamatoria o comunque legalmente contestabile che non sia già presente nell’opera originale. In cambio di tale garanzia, l’editore si impegnerà a tutelare il traduttore da qualsiasi azione legale in cui quest’ultimo possa incorrere per eventuali contenuti offensivi o contestabili presenti nella traduzione pubblicata.
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N.B.: seguire queste linee guida è importante ma potrebbe non essere sufficiente: il traduttore deve essere sempre vigile e accertarsi che il contratto stipulato con l’editore rappresenti un accordo equo.
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Avviso speciale sui contratti “work made for hire”
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Alcuni editori con sede negli Stati Uniti, e persino alcuni editori europei interessati a “importare” modelli di contratto stranieri ritenuti più favorevoli, possono essere tentati di proporre ai traduttori contratti basati sulla tipologia del “work made for hire”.
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Nel diritto d’autore statunitense, in alcuni casi se un’opera è “made for hire” (lett. “realizzata su commissione”) le parti possono stabilire contrattualmente che sia la persona (fisica o giuridica) che ha commissionato il lavoro e non chi ha realmente realizzato l’opera a esserne considerato l’autore legale e titolare del copyright. In alcuni Paesi, questa forma di proprietà intellettuale è nota come “corporate authorship”. I contratti “work made for hire” sono contrari ai principi della Convenzione di Berna e alla maggior parte (se non alla totalità) delle leggi sul diritto d’autore dei Paesi europei. Pertanto, essi devono essere fermamente rifiutati, al pari di qualsiasi tipo di contratto “importato” in qualsiasi Paese che non rispetti gli standard e le leggi di quel Paese.
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I contratti “work made for hire”
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Alcuni editori con sede negli Stati Uniti, e persino alcuni editori europei interessati a “importare” modelli di contratto stranieri ritenuti più favorevoli, possono essere tentati di proporre ai traduttori contratti basati sulla tipologia del “work made for hire”.
Nel diritto d’autore statunitense in alcuni casi se un’opera è “made for hire” (lett. “realizzata su commissione”) le parti possono stabilire contrattualmente che sia la persona (fisica o giuridica) che ha commissionato il lavoro e non chi ha realmente realizzato l’opera a esserne considerato l’autore legale e titolare del copyright. In alcuni Paesi, questa forma di proprietà intellettuale è nota come “corporate authorship”.
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La Sezione 101 del Copyright Act (titolo 17 del U.S. Code) dà la seguente definizione di “work made for hire”:
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(1) Un’opera realizzata da un impiegato nell’ambito delle mansioni pertinenti al proprio impiego; o (2) un’opera specificamente ordinata o commissionata per un uso specifico, ad esempio un contributo a un lavoro collettivo, una parte di uno spettacolo cinematografico o di un’altra opera audiovisiva, una traduzione, un’opera di integrazione, una raccolta, un testo didattico, un test, il materiale per la risposta a un test, o un atlante, qualora le parti convengano espressamente attraverso un accordo mutuamente sottoscritto che tale lavoro sia da considerarsi quale “work made for hire”.
Nei contratti “work made for hire” i traduttori non detengono alcun diritto sul proprio lavoro, non essendone considerati gli autori.
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Queste previsioni si differenziano dalle disposizioni di alcuni Paesi europei secondo le quali, nel caso di opere create da un impiegato nell’ambito delle mansioni pertinenti al proprio impiego, i diritti economici appartengono al datore di lavoro, o da altre disposizioni di natura simile poiché: 1) i lavoratori sono sempre riconosciuti come autori e conservano i propri diritti morali, e 2) tali disposizioni non si estendono ai lavoratori free-lance.
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I contratti “work made for hire” sono contrari ai principi della Convenzione di Berna e alla maggior parte (se non alla totalità) delle leggi sul diritto d’autore dei Paesi europei. Pertanto, essi devono essere fermamente rifiutati, al pari di qualsiasi tipo di contratto “importato” in qualsiasi Paese che non rispetti gli standard e le leggi di quel Paese.
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Un esempio di contratto di traduzione basato sul “work made for hire” è il contratto standard di Babelcube, il cui art. 11 (Proprietà), tradotto in italiano, recita:
Salvi i limiti relativi ai diritti di produzione e i diritti di distribuzione che il Titolare dei diritti [nota n. 3] conferisce a Babelcube come precedentemente stabilito, lo Scrittore conserva tutti i titoli, i diritti e gli interessi relativi al Libro e al Libro tradotto, compreso il copyright [la paternità, il titolo di autore] su entrambe le opere. Il Traduttore accetta che il Libro tradotto sia “work made for hire” [opera su commissione] nei più ampi limiti permessi dalla legge applicabile, per cui tutti i diritti d’autore sulla traduzione appartengono allo Scrittore.
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Nei limiti in cui, secondo la legge applicabile, il libro tradotto non può considerarsi “work made for hire”, il Traduttore cede allo Scrittore tutte le facoltà, i titoli, gli interessi e i diritti di proprietà intellettuale che abbia sul Libro tradotto, compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi diritto derivante dalla qualità di autore dell’opera, tra cui i diritti morali.
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Il traduttore si impegna a fornire qualsiasi documentazione scritta che possa essere ragionevolmente richiesta per provare che gli interessi e i diritti derivanti di proprietà intellettuale appartengono allo scrittore.
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Traduzione di Marina Rullo, revisione di Elisa Comito (Strade-Slc). Versione originale del documento in inglese.
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Note
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1. Negli ordinamenti di diritto civile, per contratto “tipico” o “nominato” si intende un contratto il cui contenuto e la cui forma sono regolamentati dalla normativa e che viene indicato con una designazione speciale, ad esempio il “contratto d’edizione”.
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2. Se, infatti, è giustificato che il traduttore metta a disposizione parti della propria opera a fini promozionali della stessa, senza ulteriore compenso (traendo comunque un beneficio indiretto, in termini economici o di visibilità, dalla maggiore diffusione della traduzione), altrettanto non può dirsi per utilizzazioni finalizzate alla generica promozione dell’“attività dell’editore”, che apportino un esclusivo vantaggio a quest’ultimo.
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3. Si intende lo scrittore, non a caso definito da Babelcube “Titolare dei diritti”. Infatti, sin dal primo articolo del contratto, dove vengono definiti i contraenti, si crea uno squilibrio tra traduttore e scrittore. Mentre il primo viene definito “traduttore”, lo scrittore viene qualificato “right holder” (titolare dei diritti), a sottintendere (come verrà successivamente esplicitato) che secondo questo contratto lo scrittore, anziché essere semplicemente titolare dei diritti sulla sua opera, lo è anche sull’opera del traduttore. Nel seguito della citazione per chiarirne meglio il senso, noi useremo il termine “scrittore”.