Pillole di contratto/6
Continua l’appuntamento del mercoledì con le nostre “Pillole di contratto”. La domanda di questa settimana verte su un problema che potrebbe verificarsi dopo la consegna di una traduzione…
Come sempre, potete rivedere le domande e le risposte già pubblicate.
Pillole di contratto – Risposte/5
Arriva il lunedì e con lui la risposta alla “pillola” della settimana precedente.
Vi chiedevamo «l’autore della traduzione editoriale ne detiene i diritti morali e patrimoniali, e ha facoltà di cedere i secondi in cambio di un compenso. Ma in quale forma dev’essere previsto tale compenso?», e le risposte che proponevamo, con le percentuali ottenute da ognuna, erano:
- La legge obbliga il traduttore a concordare con l’editore un compenso a stralcio, ovvero l’usuale compenso lordo a cartella (67% delle risposte);
- La legge obbliga l’editore a concordare con il traduttore una percentuale sul prezzo di copertina di ogni copia venduta, cosiddetta “royalty” (7% delle risposte);
- La legge obbliga l’editore e il traduttore a concordare un compenso misto, che preveda un anticipo non restituibile e il successivo versamento di royalty sulle copie vendute, in base a rendiconti trasmessi con regolarità (26% delle risposte).
Pillole di contratto/5
È arrivato un nuovo mercoledì, e con esso una nuova domanda delle nostre “Pillole di contratto”, la quinta. Questa volta parliamo dei compensi per i diritti ceduti dal traduttore all’editore.
La risposta commentata verrà pubblicata lunedì prossimo. E se volete ripassare, ecco qui domande e risposte già pubblicate.