Notule, non fatture
Piccolo memorandum. I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore sono considerati redditi di lavoro autonomo. La traduzione editoriale rientra nel diritto d’autore.
L’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, cioè la cessione di diritti d’autore, se effettuata direttamente dall’autore non è soggetta a Iva (riferimento normativo: art.3, comma 4, lettera a del DPR n.633/72).
L’esercizio della traduzione editoriale non esige l’apertura di una partita Iva, e anche chi ne è titolare non emette fattura quando si tratta di redditi da diritto d’autore: entrambi, il traduttore senza partita Iva e quello con partita Iva, per questo tipo di compensi emettono una notula di pagamento.
Prima adozione ufficiale del contratto modello
Il giorno 1 agosto a Bologna la Sezione traduttori editoriali Strade, insieme alla rappresentanza locale di Slc-Cgil, ha stipulato un accordo col Centro Editoriale Dehoniano (C.E.D.) per l’adozione del contratto modello di edizione di traduzione.
L’accordo impegna il C.E.D. a utilizzare come schema contrattuale per le traduzioni in diritto d’autore il modello elaborato da Strade. Si tratta di un precedente di rilievo, in quanto il contratto modello non era mai stato adottato ufficialmente da un editore.
In base all’accordo, Strade e i colleghi bolognesi di Slc monitoreranno l’uso che il C.E.D. si appresta a fare della falsariga contrattuale, ideata per salvaguardare i diritti dei traduttori editoriali e incoraggiare le buone pratiche.
Il coordinamento nazionale Strade-Slc
Importante sentenza sulle tipologie di contratto
Una recente sentenza di prima istanza del Tribunale di Milano sottolinea senza ombre il carattere autoriale delle opere di traduzione.
Riportiamo la massima disponibile a questo link:
DISTINZIONE TRA CONTRATTO D’OPERA E CONTRATTO DI EDIZIONE-TRADUZIONE
Il contratto d’opera di traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni non creative, la cui “messa in circolazione” è lecita indipendentemente dal consenso dell’autore. Nel caso di traduzione creativa, lo sfruttamento dei diritti autoriali è condizionale alla stipula di un secondo contratto (di cessione degli stessi).
La mancanza di un obbligo di pubblicazione o di una relazione di dipendenza tra pubblicazione e compenso non inficia la classificazione del contratto come contratto di edizione-traduzione se gli elementi caratteristici del contratto d’opera sono integrati dalla dichiarazione del traduttore di essere l’unico autore della traduzione e di garantirne, proprietà, originalità e piena disponibilità, e da una garanzia di pacifico godimento.
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Per le traduzioni editoriali chiedete sempre un contratto di edizione di traduzione (come il contratto modello di Strade) e, in caso di dubbi, rivolgetevi alla nostra consulenza contrattuale.