Il diritto d’autore del traduttore
Il traduttore editoriale è un professionista che elabora opere d’ingegno di carattere creativo e la cui attività, pertanto, ricade nella disciplina del diritto d’autore.
Il fulcro della normativa italiana sul diritto d’autore è ntstituito dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche (legge sulla Protezione del Diritto d’Autore e di altri Diritti Connessi al suo Esercizio, d’ora innanzi abbreviata in LDA), il cui regolamento di attuazione è stato approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, anch’esso più volte modificato.
L’art. 1 recita: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.
Per quanto riguarda le opere appartenenti alla letteratura, l’art. 2 cita esemplificativamente le “opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta sia orale”.
L’art. 4 è quello che riguarda più direttamente i traduttori: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”. Questo articolo viene completato dal successivo art. 7: “È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro”. Ogni volta quindi che la LDA parla di “autore” ai nostri fini bisogna intendere “traduttore”, ossia autore dell’opera di elaborazione “traduzione”.
La LDA attribuisce al traduttore una serie di diritti morali e patrimoniali (di utilizzazione economica).
I principali diritti morali sono il diritto di paternità (obbligo di menzione del nome del traduttore, sulla copertina o sul frontespizio, ex art. 33 regolamento attuativo della LDA) e il diritto di integrità (divieto all’editore e a terzi di apportare modifiche alla traduzione che possano danneggiare l’opera stessa o l’onore e la reputazione del traduttore). Trattandosi di diritti della personalità, i diritti morali sono irrinunciabili e imperscrittibili, ossia possono essere fatti valere sempre, anche dopo la cessione dei diritti economici.
È invece pienamente cedibile lo sfruttamento dei diritti patrimoniali: pubblicazione, commercializzazione, recitazione, elaborazione, comunicazione al pubblico tramite diffusione a distanza, digitalizzazione ecc. Si tratta di diritti indipendenti, quindi esercitabili singolarmente o nella loro totalità. Di regola l’autore, non avendo l’organizzazione imprenditoriale necessaria per sfruttarli autonomamente, li concede in uso a un editore dietro compenso.
Sebbene i diritti patrimoniali possano essere ceduti in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge (art. 107), per regolare i rapporti tra autori e editori la LDA ha istituito appositamente il “contratto di edizione”, così definito dall’art. 118: “Contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare, per conto e a spese dell’editore medesimo, l’opera dell’ingegno”. Si tratta di un contratto tipico e disciplinato in modo da tutelare al meglio le parti contraenti, in particolare quella più debole: l’autore. Firmando un contratto di edizione, ad esempio, l’autore non rinuncia per sempre ai suoi diritti (come avviene con altri tipi di contratto, come quelli di prestazione d’opera e di vendita) ma li concede in uso all’editore per un periodo limitato (massimo venti anni) e nei termini definiti nel contratto stesso. Perciò si raccomanda di stipulare sempre dei contratti di edizione (peraltro gli unici proposti dagli editori seri), indicando chiaramente la durata del contratto.
I contratti di edizione di traduzione attualmente stipulati sono quasi sempre contratti di traduzione a termine (art. 122). L’editore, con questo contratto, ha facoltà di eseguire il numero di edizioni che stima più opportuno durante un termine, che non può eccedere venti anni, e per un numero minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato obbligatoriamente nel contratto, a pena di nullità.
Per quanto riguarda il compenso, l’art. 130 afferma che per l’edizione di traduzioni esso può essere anche “a stralcio”, ossia in misura fissa onnicomprensiva a cartella (più raramente a forfait). Poiché questa è una semplice facoltà riconosciuta alle parti, si può anche adottare la forma di compenso dettata dalla legge per la creazione delle altre opere dell’ingegno, ossia il compenso a percentuale sulle vendite (royalty) o misto: anticipo fisso e successiva percentuale. Il compenso misto, anche se meno frequente rispetto a quello a stralcio, è il più adeguato a remunerare equamente il traduttore, riconoscendogli sia un compenso certo per il lavoro effettuato sia la partecipazione alla fortuna dell’opera. È invece assolutamente da rifiutare un pagamento in base alle sole royalty, se non si vuole rischiare di lavorare gratis. La traduzione è un lavoro su commissione che va sempre retribuito, anche nel caso l’editore decida di stampare un’opera destinata a non avere successo commerciale ma importante per altri motivi.
Per informazioni sulle prassi contrattuali, consultare la sezione Il contratto modello. Per informazioni sul regime fiscale si veda la sezione Il regime fiscale.
Una trattazione completa degli aspetti legali e fiscali della traduzione in diritto d’autore si trova nel Vademecum per traduttori editoriali e operanti in diritto d’autore per committenti diversi pubblicato da Strade.
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Il traduttore editoriale nel quadro internazionale
Il CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) ha elaborato un Esalogo o Codice di buone prassi, contenente una serie di importanti raccomandazioni per una gestione equa dei diritti d’autore. Il documento è disponibile anche in versione inglese e francese.
Risalgono al 2018 le linee guida per contratti di traduzione equi, che Strade ha tradotto in italiano.
La seguente sintesi sullo status legale del traduttore editoriale nel quadro internazionale è tratta dal sito dell’organizzazione.
La Dichiarazione universale dei diritti umani
“Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.” (Articolo 27, comma 2)
La Convenzione di Berna (primo trattato internazionale sul diritto d’autore vincolante per i paesi firmatari)
L’articolo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, sottoscritta da 164 parti contraenti tra cui tutti i paesi europei, stabilisce: “Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica”. Lo stesso articolo 2 definisce la gamma di opere tutelate dalla Convenzione: “L’espressione ‘opere letterarie e artistiche’ comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” In pratica, quindi, il diritto d’autore non riguarda solo le traduzioni di ”alta letteratura” ma tutte le traduzioni che recano l’impronta personale dell’autore, comprese quelle di carattere non narrativo.
Perché i traduttori letterari sono autori
Il diritto d’autore si basa sul concetto di originalità: ogni nuova forma di espressione, diversa da quelle preesistenti, è considerata un’inalienabile proprietà intellettuale del suo autore e, come tale, automaticamente tutelata. Proprio come nel caso delle rappresentazioni musicali e drammatiche, l’applicazione del diritto d’autore nelle opere letterarie è duplice: da una parte tutela i diritti dell’autore originario, dall’altra quelli del traduttore, autore della sua traduzione specifica, diversa da ogni altra possibile traduzione dello stesso testo. Perciò il traduttore gode esattamente degli stessi diritti di uno scrittore. Ciò significa inoltre che la traduzione letteraria non è semplicemente una prestazione di lavoro su commissione (work for hire): quando un editore stipula un contratto di licenza dei diritti d’autore con un traduttore, sta commissionando la creazione di un’opera originale che porterà l’impronta del suo autore.
Raccomandazione di Nairobi dell’UNESCO
La “Raccomandazione sulla tutela legale dei traduttori e della traduzione e sugli strumenti pratici per migliorare la condizione dei traduttori”, stipulata a Nairobi nel 1976, fornisce ai singoli stati e a tutti gli operatori del settore una serie concreta di norme sullo status legale dei traduttori e su compensi, contratti, situazione sociale e fiscale, formazione e condizioni di lavoro, basate sul concetto che ai traduttori dovrebbero essere garantite le stesse tutele riconosciute agli scrittori. Benché tale Raccomandazione non sia legalmente vincolante, il fatto stesso che è stata adottata dalla Conferenza Generale dell’Unesco comporta dei doveri anche per quegli Stati membri che non l’hanno votata o approvata.
La citazione delle traduzioni
Nel sistema del diritto d’autore europeo (notevolmente diverso da quello del copyright americano) il diritto di citare brevi passaggi di un’opera pubblicata è considerato un’eccezione al diritto esclusivo di diffusione spettante all’autore e/o all’editore dell’opera stessa. I termini di questa eccezione variano da paese a paese ma il principio è sancito dalla direttiva dell’UE 2001/29/CE del 22 maggio 2001, la quale stabilisce che sono permesse “citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempre che siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico”. Ciò significa che nel caso delle traduzioni bisogna indicare sia il nome dell’autore originario sia quello del traduttore. La riproduzione di brani più ampi dell’opera senza il consenso degli aventi diritto è proibita.
I testi di tutte le normative citate si trovano nella sezione Normativa.