Importante sentenza sulle tipologie di contratto
Una recente sentenza di prima istanza del Tribunale di Milano sottolinea senza ombre il carattere autoriale delle opere di traduzione.
Riportiamo la massima disponibile a questo link:
DISTINZIONE TRA CONTRATTO D’OPERA E CONTRATTO DI EDIZIONE-TRADUZIONE
Il contratto d’opera di traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni non creative, la cui “messa in circolazione” è lecita indipendentemente dal consenso dell’autore. Nel caso di traduzione creativa, lo sfruttamento dei diritti autoriali è condizionale alla stipula di un secondo contratto (di cessione degli stessi).
La mancanza di un obbligo di pubblicazione o di una relazione di dipendenza tra pubblicazione e compenso non inficia la classificazione del contratto come contratto di edizione-traduzione se gli elementi caratteristici del contratto d’opera sono integrati dalla dichiarazione del traduttore di essere l’unico autore della traduzione e di garantirne, proprietà, originalità e piena disponibilità, e da una garanzia di pacifico godimento.
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Per le traduzioni editoriali chiedete sempre un contratto di edizione di traduzione (come il contratto modello di Strade) e, in caso di dubbi, rivolgetevi alla nostra consulenza contrattuale.