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Importante sentenza sulle tipologie di contratto

pubblicato il in Normativa, Sentenze

Una recente sentenza di prima istanza del Tribunale di Milano sottolinea senza ombre il carattere autoriale delle opere di traduzione.

Riportiamo la massima disponibile a questo link:

DISTINZIONE TRA CONTRATTO D’OPERA E CONTRATTO DI EDIZIONE-TRADUZIONE

Il contratto d’opera di traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni non creative, la cui “messa in circolazione” è lecita indipendentemente dal consenso dell’autore. Nel caso di traduzione creativa, lo sfruttamento dei diritti autoriali è condizionale alla stipula di un secondo contratto (di cessione degli stessi).

La mancanza di un obbligo di pubblicazione o di una relazione di dipendenza tra pubblicazione e compenso non inficia la classificazione del contratto come contratto di edizione-traduzione se gli elementi caratteristici del contratto d’opera sono integrati dalla dichiarazione del traduttore di essere l’unico autore della traduzione e di garantirne, proprietà, originalità e piena disponibilità, e da una garanzia di pacifico godimento.

***

Per le traduzioni editoriali chiedete sempre un contratto di edizione di traduzione (come il contratto modello di Strade) e, in caso di dubbi, rivolgetevi alla nostra consulenza contrattuale.

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