Pillole di contratto – Risposte/9
Per la penultima volta il lunedì mattina porta la risposta alla domanda precedente delle “Pillole di contratto”.
La settimana scorsa vi chiedevamo se, in fase di revisione:
- Il traduttore ha il diritto di essere coinvolto sin dall’inizio, e deve poter approvare eventuali modifiche (risposta scelta dall’80% di chi ha risposto).
- Il revisore ha il diritto di apportare qualsiasi modifica al testo, senza tener conto del parere del traduttore, che non deve partecipare alla revisione (risposta che nessuno ha scelto);
- Il traduttore può essere messo in contatto con il revisore, ma la decisione finale spetta sempre all’editore (risposta scelta dal 20%).
E la risposta esatta è la numero 1.
PERCHÉ?
Come previsto dal contratto modello di Strade, è auspicabile che il traduttore possa partecipare sin dall’inizio alla revisione della traduzione, in contatto con il revisore, e che possa conoscere qualsiasi modifica apportata alla sua traduzione, che non può essere stravolta nel suo carattere creativo né alterata con modifiche non rispettose del carattere dell’originale.
Si può e si deve anzi parlare di diritto, derivante in maniera lineare dal diritto morale del traduttore, oltre che a vedersi riconosciuta la paternità dell’opera, anche a vederne conservata l’integrità: per questo il contratto di Strade esplicita il diritto del traduttore a visionare le bozze prima della stampa e a chiedere e ottenere il ripristino della propria versione in caso di interventi che consideri lesivi di tale integrità.