Logo Mail Logo Facebook Logo Twitter

Pillole di contratto – Risposte/4

pubblicato il in Pillole di contratto

Eccoci arrivati alla risposta alla quarta delle “pillole di contratto”. La domanda e le risposte proposte, ricorderete, erano:

Esiste un limite temporale entro il quale l’editore può sfruttare i diritti patrimoniali che il traduttore gli ha concesso?

  1. No: il traduttore deve concedere lo sfruttamento dei propri diritti in perpetuità
  2. No: la legge prevede un tempo minimo, ma non un massimo
  3. Sì: la legge prevede un limite massimo

E la risposta esatta (che questa volta è stata scelta da più del 90% di chi ha risposto!) è la numero 3.

PERCHÉ?

La LDA consente un tempo massimo di concessione dei diritti patrimoniali di 20 (venti) anni: alla scadenza, tali diritti di sfruttamento economico tornano automaticamente in possesso del traduttore e l’editore, se intende continuare a pubblicare quella particolare traduzione, dovrà provvedere a riacquisirli.

ATTENZIONE: in fase di stipula del contratto è fondamentale esplicitare che l’accordo stesso è regolato dalla Legge sul Diritto d’Autore. Diffidare dagli accordi in cui si parla di “vendita” della traduzione (o di altre formule diverse dalla concessione a tempo), perché questo implicherebbe la cessione dei diritti patrimoniali in perpetuità.

Nel suo contratto modello, per una migliore tutela, STRADE propone la concessione a 10 anni, in modo che il traduttore veda nuovamente compensata la sua opera allo scadere di un periodo notevolmente più breve. E benché si senta in genere parlare di “cessione” dei diritti, il contratto di STRADE preferisce il termine “concessione”, che sottolinea meglio la posizione del traduttore nei confronti dell’editore.

Commenta!

cerca nel sito


Strade è sezione di

Logo CGIL SLC

Strade è membro di

Logo Consulta del Lavoro professionale CGIL
Logo CEATL

Strade su Facebook

StradeLab è partner del