Pillole di contratto – Risposte/4
Eccoci arrivati alla risposta alla quarta delle “pillole di contratto”. La domanda e le risposte proposte, ricorderete, erano:
Esiste un limite temporale entro il quale l’editore può sfruttare i diritti patrimoniali che il traduttore gli ha concesso?
- No: il traduttore deve concedere lo sfruttamento dei propri diritti in perpetuità
- No: la legge prevede un tempo minimo, ma non un massimo
- Sì: la legge prevede un limite massimo
E la risposta esatta (che questa volta è stata scelta da più del 90% di chi ha risposto!) è la numero 3.
PERCHÉ?
La LDA consente un tempo massimo di concessione dei diritti patrimoniali di 20 (venti) anni: alla scadenza, tali diritti di sfruttamento economico tornano automaticamente in possesso del traduttore e l’editore, se intende continuare a pubblicare quella particolare traduzione, dovrà provvedere a riacquisirli.
ATTENZIONE: in fase di stipula del contratto è fondamentale esplicitare che l’accordo stesso è regolato dalla Legge sul Diritto d’Autore. Diffidare dagli accordi in cui si parla di “vendita” della traduzione (o di altre formule diverse dalla concessione a tempo), perché questo implicherebbe la cessione dei diritti patrimoniali in perpetuità.
Nel suo contratto modello, per una migliore tutela, STRADE propone la concessione a 10 anni, in modo che il traduttore veda nuovamente compensata la sua opera allo scadere di un periodo notevolmente più breve. E benché si senta in genere parlare di “cessione” dei diritti, il contratto di STRADE preferisce il termine “concessione”, che sottolinea meglio la posizione del traduttore nei confronti dell’editore.