Pillole di contratto – Risposte/3
Arriva il lunedì e porta con sé la risposta alla domanda sulle “Pillole di contratto”.
La terza domanda riguardava il diritto d’autore:
Come si stabilisce se una traduzione rientra o meno nel diritto d’autore?
Abbiamo ricevuto in tutto 115 risposte, così distribuite:
Lo decidono l’editore e il traduttore al momento della stipula del contratto | 15 | 13% |
Può rientrare nel diritto d’autore solo se sulla pubblicazione compare il nome del traduttore | 11 | 10% |
Dipende dalla natura del testo | 89 | 77% |
La risposta corretta era la 3: dipende dalla natura del testo.
PERCHÉ?
Perché, come recita l’articolo 6 della legge 633/41 sulla tutela delle opere d’ingegno (di seguito: LDA, legge sul diritto d’autore), “il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Vale a dire: se per la sua natura il testo da tradurre richiede al traduttore un impegno “creativo”, la traduzione ricade automaticamente sotto le relative disposizioni di tutela della LDA. O in altre parole ancora: non è la legge a decidere, né il committente, e nemmeno il traduttore, ma il testo.
Per una panoramica di riferimento sulle traduzioni tutelate o meno dal diritto d’autore, e per una definizione di “opera creativa”, rimandiamo al Vademecum messo a punto da STRADE.