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Pillole di contratto – Risposte/1

pubblicato il in Pillole di contratto

La prima domanda delle “pillole di contratto” era:

L’accordo

Un editore contatta un traduttore per proporgli la traduzione di un volume di narrativa o saggistica; il traduttore accetta. Chi è il traduttore nei confronti dell’editore?

  1. Un fornitore che svolge un servizio di traduzione
  2. L’autore di un’opera dell’ingegno
  3. La sua posizione si colloca a metà tra le due situazioni descritte

Sono arrivate 229 risposte, così distribuite:

Un fornitore che svolge un servizio di traduzione 17 ca.   7%
L’autore di un’opera dell’ingegno 143 ca. 62%
La sua posizione si colloca a metà tra le due situazioni descritte 69 ca. 30%

E la risposta esatta è la 2, perché nell’ordinamento italiano la traduzione di un volume di narrativa o saggistica è considerata un’opera dell’ingegno; di conseguenza, il traduttore è considerato un autore a tutti gli effetti, proprio come uno scrittore. Il contratto modello messo a punto da STRADE è dunque un CONTRATTO DI EDIZIONE DI TRADUZIONE e, in quest’ottica, qualsiasi accordo stipulato tra il traduttore e l’editore della traduzione è regolato dalla legge 633/41 sulla tutela delle opere d’ingegno. Questo ha implicazioni anche a livello fiscale: il compenso previsto per la traduzione di un’opera dell’ingegno NON è soggetto a IVA né può essere considerato una c.d. “prestazione occasionale”. Se qualcuno dovesse sostenere il contrario, diffidate e approfondite.

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