Pillole di contratto – Risposte/1
La prima domanda delle “pillole di contratto” era:
L’accordo
Un editore contatta un traduttore per proporgli la traduzione di un volume di narrativa o saggistica; il traduttore accetta. Chi è il traduttore nei confronti dell’editore?
- Un fornitore che svolge un servizio di traduzione
- L’autore di un’opera dell’ingegno
- La sua posizione si colloca a metà tra le due situazioni descritte
Sono arrivate 229 risposte, così distribuite:
Un fornitore che svolge un servizio di traduzione | 17 | ca. 7% |
L’autore di un’opera dell’ingegno | 143 | ca. 62% |
La sua posizione si colloca a metà tra le due situazioni descritte | 69 | ca. 30% |
E la risposta esatta è la 2, perché nell’ordinamento italiano la traduzione di un volume di narrativa o saggistica è considerata un’opera dell’ingegno; di conseguenza, il traduttore è considerato un autore a tutti gli effetti, proprio come uno scrittore. Il contratto modello messo a punto da STRADE è dunque un CONTRATTO DI EDIZIONE DI TRADUZIONE e, in quest’ottica, qualsiasi accordo stipulato tra il traduttore e l’editore della traduzione è regolato dalla legge 633/41 sulla tutela delle opere d’ingegno. Questo ha implicazioni anche a livello fiscale: il compenso previsto per la traduzione di un’opera dell’ingegno NON è soggetto a IVA né può essere considerato una c.d. “prestazione occasionale”. Se qualcuno dovesse sostenere il contrario, diffidate e approfondite.