Notule, non fatture
Piccolo memorandum. I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore sono considerati redditi di lavoro autonomo. La traduzione editoriale rientra nel diritto d’autore.
L’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, cioè la cessione di diritti d’autore, se effettuata direttamente dall’autore non è soggetta a Iva (riferimento normativo: art.3, comma 4, lettera a del DPR n.633/72).
L’esercizio della traduzione editoriale non esige l’apertura di una partita Iva, e anche chi ne è titolare non emette fattura quando si tratta di redditi da diritto d’autore: entrambi, il traduttore senza partita Iva e quello con partita Iva, per questo tipo di compensi emettono una notula di pagamento.
La traduzione editoriale gode di un regime fiscale che prevede una deduzione forfettaria del 25%. L’editore trattiene la ritenuta d’acconto del 20% al momento del pagamento, effettuandola sul compenso lordo del traduttore diminuito del 25%, ossia sul 75% del compenso lordo.
Una disposizione della Finanziaria 2007 prevede per gli autori di età inferiore ai 35 anni una deduzione forfettaria nella misura del 40% del compenso percepito, in luogo della deduzione standard nella misura del 25%. Dunque, un traduttore di età inferiore ai 35 anni si vedrà tassato solo il 60% del proprio compenso.
La cessione dei diritti d’autore, quando fatta direttamente dall’autore, non è inoltre soggetta al contributo Inps. Per questi compensi non sussiste neanche l’obbligo di versare i contributi alla Gestione Separata per importi annui superiori a 5.000 euro. Ciò significa che un traduttore editoriale può percepire quanti redditi vuole dalle sue opere dell’ingegno senza che ciò implichi obblighi contributivi.
Trovate a questa pagina maggiori informazioni e modelli di notula scaricabili.